carrelli Elevatori
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Addetti all'utilizzo dei carrelli Elevatori
Alla luce di quanto puntualizzato con l'emanazione della circolare ministeriale n. 780855 dell'8 giugno 2001, che fornisce interpretazioni in merito all'individuazione dei requisiti di sicurezza che i carrelli elevatori devono possedere dal 30 giugno 2001, e sulla base dei contenuti del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359 relativo ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08, si conferma l'obbligo di impartire una formazione specifica a tutti i lavoratori addetti alla movimentazione meccanica dei carichi, cioè ai carrellisti o "mulettisti".
Al fine di agevolare le Aziende che, per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste, intendono ottemperare all'obbligo di impartire una corretta e completa formazione a tutti i lavoratori addetti alla movimentazione meccanica dei carichi, come previsto dalla legislazione sopra richiamata abbiamo ritenuto opportuno organizzare degli specifici corsi, della durata di sedici ore, di cui dodici di parte Teorica e quattro di parte Tecnico-Pratica, alla presenza di personale specializzato.
Al corso devono essere iscritti sia i lavoratori con la qualifica di carrellista sia coloro la cui mansione specifica comporta l'utilizzo dei muletti; ad essi verrà consegnato il manuale e rilasciato un attestato di frequenza a conferma dell'avvenuta formazione. Nei casi di impiego saltuario dei muletti da parte di più lavoratori, eventualità sempre sconsigliabile, ma oggettivamente frequente, a costoro è anche consigliabile la formazione.
I partecipanti imparano a guidare il carrello e a movimentare le merci, ma soprattutto ad operare in sicurezza, evitando situazioni pericolose. Inoltre, una volta acquisita la capacità di usare correttamente il mezzo e di sfruttarne le potenzialità, gli operatori migliorano nel rendimento ed ottimizzano i tempi operativi. Non sono ammessi alla partecipazione al corso i minorenni; i portatori di handicap o coloro che, a seguito di visita medica attitudinale, non sono stati ritenuti idonei, i maggiorenni non patentati.
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