Libretti Sanitari - Casartigiani Agrigento

Casartigiani Agrigento Servizi S.r.l.
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Libretti Sanitari

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Libretti Sanitari

1) Abolizione dei libretti di idoneità sanitaria ed eccezioni
L'abolizione dei libretti di idoneità sanitaria per gli alimentaristi, sancita dall'art. 12 della legge regionale n. 5/2005, costituisce una norma in linea con le attuali conoscenze di medicina preventiva, tra l'altro, da tempo fortemente auspicata dalla stessa OMS.

2)  Classificazione delle mansioni a rischio ai fini della individuazione del personale tenuto alla frequenza dei corsi
L'attività di alimentarista comporta dei rischi per la salubrità degli alimenti preparati, di entità variabile, in relazione ai cicli lavorativi attuati.
A tale fine si precisa che le attività possono essere sinteticamente classificate in tre livelli decrescenti di rischio:

Categoria A - rischio elevato
(attività che comportano manipolazione di alimenti deteriorabili, nelle fasi di produzione, preparazione, cottura e confezionamento):
-  responsabili dell'industria alimentare e/o della qualità all'interno di un'azienda, nonché personale con responsabilità di sorveglianza, gestione di settore del processo;
-  pasticceri;
-  addetti all'industria conserviera;
-  personale operante all'interno delle cucine per mense, ristoranti, pizzerie e similari;
-  produttori di gelato artigianale;
-  addetti alle rosticcerie, gastronomie, personale addetto alle lavorazioni della pasta fresca, pastifici;
-  addetti ai bar, tavola calda;
-  addetti presso stabilimenti di lavorazione delle carni e del pesce;
-  addetti stabilimenti di prodotti d'uovo, gastronomici e dolciari;
-  addetti lavorazioni prodotti da forno;
-  addetti manipolazione prodotti dietetici, per la prima infanzia e destinati ad una alimentazione particolare;
-  addetti ai caseifici;
-  allievi di scuola alberghiera addetti a lavorazioni non contemplate nell'elenco di cui sopra, che presentano, comunque, un rischio microbiologico significativo;
-  addetti alla vendita presso esercizi commerciali (supermercati, salumerie, macellerie, pescherie, ecc.).

Categoria B - rischio medio
(attività che comportano manipolazione di alimenti confezionati o sfusi non deteriorabili o alla relativa sola somministrazione e vendita):
-  personale addetto alla sola somministrazione nelle mense;
-  camerieri (personale di sala presso attività di ristorazione);
-  personale addetto alla vendita dei prodotti ortofrutticoli ed al trasporto degli alimenti sfusi che necessitano di controllo della temperatura (ex art. 44, D.P.R. n. 327/80).

Categoria C – rischio basso (esentati)
Gli alimentaristi addetti all'espletamento di mansioni di cui alla categoria A e B sono tenuti all'acquisizione di un attestato di formazione, conseguito a seguito della frequenza di un apposito corso di formazione.

Modalità di svolgimento e programmi dei corsi
La realizzazione dei corsi dovrà avvenire con le modalità sotto specificate:

Tipologie corsi
Si prevedono tre tipologie di corsi di formazione:
-  corso di approfondimento di dodici ore destinato a tutti gli operatori che espletano attività di cui alla categoria A (rischio alto) e che richiedono per la prima volta l'attestato di formazione;
-  corso di base di otto ore destinato a tutti gli operatori che espletano attività di cui alla categoria B (rischio medio) e che richiedono per la prima volta l'attestato di formazione;
-  corso di richiamo di sei ore destinato a tutti gli operatori che espletano attività di cui alle categorie A e B (rischio medio-alto) e che sono già in possesso di un idoneo attestato di formazione scaduta.
Corsi per Addetti all'utilizzo dei Carrelli Elevatori.
Alla luce di quanto puntualizzato con l'emanazione della circolare ministeriale n. 780855 dell'8 giugno 2001, che fornisce interpretazioni in merito all'individuazione dei requisiti di sicurezza che i carrelli elevatori devono possedere dal 30 giugno 2001, e sulla base dei contenuti del Decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 359 relativo ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 37 del D.Lgs. 81/08, si conferma l'obbligo di impartire una formazione specifica a tutti i lavoratori addetti alla movimentazione meccanica dei carichi, cioè ai carrellisti o "mulettisti".
Al fine di agevolare le Aziende che, per non incorrere nelle pesanti sanzioni previste, intendono ottemperare all'obbligo di impartire una corretta e completa formazione a tutti i lavoratori addetti alla movimentazione meccanica dei carichi, come previsto dalla legislazione sopra richiamata abbiamo ritenuto opportuno organizzare degli specifici corsi, della durata di sedici ore, di cui dodici di parte Teorica e quattro di parte Tecnico-Pratica, alla presenza di personale specializzato.
Al corso devono essere iscritti sia i lavoratori con la qualifica di carrellista sia coloro la cui mansione specifica comporta l'utilizzo dei muletti; ad essi verrà consegnato il manuale e rilasciato un attestato di frequenza a conferma dell'avvenuta formazione. Nei casi di impiego saltuario dei muletti da parte di più lavoratori, eventualità sempre sconsigliabile, ma oggettivamente frequente, a costoro è anche consigliabile la formazione.
I partecipanti imparano a guidare il carrello e a movimentare le merci, ma soprattutto ad operare in sicurezza, evitando situazioni pericolose. Inoltre, una volta acquisita la capacità di usare correttamente il mezzo e di sfruttarne le potenzialità, gli operatori migliorano nel rendimento ed ottimizzano i tempi operativi. Non sono ammessi alla partecipazione al corso i minorenni; i portatori di handicap o coloro che, a seguito di visita medica attitudinale, non sono stati ritenuti idonei, i maggiorenni non patentati.




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